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Nuova normativa sui coltelli: cosa cambia davvero con il Decreto Sicurezza 2026
E' appena entrata in vigore una modifica alla Legge 18 aprile 1975 n. 110, in materia di armi e strumenti atti ad offendere, introdotta dal cosiddetto Decreto Sicurezza (Decreto legge 24 febbraio 2026, n. 23: link).
Poiché nel nostro settore è importante distinguere tra acquisto lecito e porto soggetto a limitazioni, facciamo chiarezza in modo semplice e preciso.
1. La vendita dei coltelli è vietata?
No. La normativa non vieta la vendita di coltelli ai maggiorenni.
L’acquisto rimane pienamente legittimo per finalità sportive, professionali, collezionistiche o di utilizzo lecito.
La legge interviene invece sul porto fuori dall’abitazione.
2. Cosa si intende per “porto”?
Per “porto” si intende il fatto di avere con sé uno strumento fuori dalla propria abitazione o dalle sue pertinenze, pronto all’uso.
Il porto fuori dall’abitazione di oggetti atti ad offendere (incluso gli strumenti da punta o da taglio) è ammesso esclusivamente in presenza di giustificato motivo (già dalla normativa precedente). Importante: la normativa non prevede soglie dimensionali al di sotto delle quali il porto sia automaticamente consentito, la valutazione del “giustificato motivo” resta rimessa alle circostanze concrete del caso.
Ora la legge prevede specifiche fattispecie con sanzioni più gravi in caso di assenza di giustificato motivo:
Strumenti con lama eccedente gli 8 cm
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 110/1975, come modificato:
Chiunque porta fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, strumenti dotati di lama affilata o appuntita di lunghezza superiore a 8 cm è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Sono inoltre previste possibili sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione patente o porto d’armi).
La norma riguarda il porto privo di giustificato motivo, non l’acquisto.
Coltelli pieghevoli con blocco lama ≥ 5 cm
L’art. 4-bis, come modificato, prevede che:
È punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 10.000 euro chi porta fuori dall’abitazione strumenti con:
- lama pieghevole pari o superiore a 5 cm
- punta acuta
- muniti di meccanismo di blocco della lama, apertura assistita o apertura con una sola mano
- strumenti tipo “a farfalla”
- strumenti camuffati o occultati (tipo la credit card knife)
Con la condanna è disposta la confisca dello strumento.
Anche in questo caso la norma disciplina il porto senza giustificato motivo.
Minori
Il nuovo art. 4-ter stabilisce che, qualora il fatto sia commesso da un minore di anni diciotto, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale.
3. Cosa significa “giustificato motivo”?
Il concetto non è nuovo nel nostro ordinamento.
Rientrano normalmente tra i giustificati motivi:
- attività lavorative
- attività sportive (es. tiro con l’arco, outdoor, bushcraft)
- trasporto verso luogo di utilizzo
- esigenze documentabili
Resta sempre demandata all’autorità la valutazione concreta del caso.
Il nostro impegno
La nostra attività opera nel pieno rispetto della normativa vigente.
Ricordiamo che:
✔️ L’acquisto è consentito ai maggiorenni
✔️ Il cliente è responsabile del corretto utilizzo e del rispetto della legge
✔️ Il porto fuori dall’abitazione deve essere giustificato
Per qualsiasi chiarimento siamo sempre disponibili.
Riferimenti normativi
Legge 18 aprile 1975, n. 110
Art. 4 (come modificato dal Decreto Sicurezza)
Art. 4-bis (come modificato dal Decreto Sicurezza)
Art. 4-ter (introdotto dal Decreto Sicurezza)
Decreto Sicurezza (Decreto legge 24 febbraio 2026, n. 23: link).
Testo delle modificazioni al testo della Legge 18 aprile 1975, n. 110
Estratto dell’art. 1 del Decreto-Legge 24 febbraio 2026, n. 23 (testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale),
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere.
Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti:
«Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica il comma 2 dell’articolo 4-bis. Accertati i fatti di cui all’ottavo comma, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria competente:
a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;
b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla.
In relazione alle sanzioni di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»
b) all’articolo 4-bis:
al comma 1, dopo la parola «licenza» sono aggiunte le seguenti: «, compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta,», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo “a farfalla” oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti.», conseguentemente la rubrica dell’articolo 4-bis è sostituita con la seguente:
«(Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio)»
al comma 2, la parola «d’arma» è soppressa;
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, nono e decimo comma, in materia di sanzioni amministrative accessorie.
2-ter. Con la condanna deve essere disposta la confisca degli strumenti di cui al comma 1.»
c) dopo l’articolo 4-bis sono inseriti i seguenti:
Art. 4-ter (Sanzioni amministrative connesse al porto di armi o di strumenti atti ad offendere da parte di minori di anni diciotto). —
Se alcuno dei reati di cui agli articoli 4 e 4-bis è commesso da un minore di anni diciotto, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.