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Nuova normativa sui coltelli: cosa cambia davvero con il Decreto Sicurezza 2026
*Aggiornamento con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 24 Aprile 2026*
E' entrata in vigore una modifica alla Legge 18 aprile 1975 n. 110, in materia di armi e strumenti atti ad offendere, introdotta dal cosiddetto Decreto Sicurezza (Decreto legge 24 febbraio 2026, n. 23) e convertita con legge 24 aprile 2026 , n. 54: link).
Poiché nel nostro settore è importante distinguere tra acquisto lecito e porto soggetto a limitazioni, facciamo chiarezza in modo semplice e preciso.
1. La vendita dei coltelli è vietata?
No. La normativa non vieta la vendita di coltelli ai maggiorenni.
L’acquisto rimane pienamente legittimo per finalità sportive, professionali, collezionistiche o di utilizzo lecito.
La legge interviene invece sul porto fuori dall’abitazione.
2. Cosa si intende per “porto”?
Per “porto” si intende il fatto di avere con sé uno strumento fuori dalla propria abitazione o dalle sue pertinenze, pronto all’uso.
Il porto fuori dall’abitazione di oggetti atti ad offendere (incluso gli strumenti da punta o da taglio) è ammesso esclusivamente in presenza di giustificato motivo (già dalla normativa precedente). Importante: la normativa non prevede soglie dimensionali al di sotto delle quali il porto sia automaticamente consentito, la valutazione del “giustificato motivo” resta rimessa alle circostanze concrete del caso.
Ora la legge prevede specifiche fattispecie con sanzioni più gravi in caso di assenza di giustificato motivo:
Strumenti con lama eccedente gli 8 cm
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 110/1975, come modificato:
Chiunque porta fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, strumenti dotati di lama affilata o appuntita di lunghezza superiore a 8 cm è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Sono inoltre previste possibili sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione patente o porto d’armi).
La norma riguarda il porto privo di giustificato motivo, non l’acquisto.
Coltelli pieghevoli con blocco lama ≥ 5 cm
L’art. 4, come modificato, prevede che:
È punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 10.000 euro chi porta fuori dall’abitazione senza giustificato motivo strumenti con:
- lama pieghevole pari o superiore a 5 cm
- punta acuta
- muniti di meccanismo di blocco della lama, apertura assistita o apertura con una sola mano
L’art. 4 bis, come modificato, prevede che:
È punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 10.000 euro chi porta fuori dall’abitazione (non previsto il giustificato motivo) strumenti con:
- lama a due tagli
- tipo “a farfalla”
- camuffati o occultati (tipo la credit card knife)
Con la condanna è disposta la confisca dello strumento.
Anche in questo caso la norma disciplina il porto senza giustificato motivo.
Minori
Il nuovo art. 4-ter stabilisce che, qualora il fatto sia commesso da un minore di anni diciotto, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale.
3. Cosa significa “giustificato motivo”?
Il concetto non è nuovo nel nostro ordinamento.
Rientrano normalmente tra i giustificati motivi:
- attività lavorative
- attività sportive (es. tiro con l’arco, outdoor, bushcraft)
- trasporto verso luogo di utilizzo
- esigenze documentabili
Resta sempre demandata all’autorità la valutazione concreta del caso.
Il nostro impegno
La nostra attività opera nel pieno rispetto della normativa vigente.
Ricordiamo che:
✔️ L’acquisto è consentito solo ai maggiorenni
✔️ Il cliente è responsabile del corretto utilizzo e del rispetto della legge
✔️ Il porto fuori dall’abitazione deve essere giustificato
Per qualsiasi chiarimento siamo sempre disponibili.
Riferimenti normativi
Legge 18 aprile 1975, n. 110
Art. 4 (come modificato dal Decreto Sicurezza)
Art. 4-bis (come modificato dal Decreto Sicurezza)
Art. 4-ter (introdotto dal Decreto Sicurezza)
Decreto Sicurezza (Decreto legge 24 febbraio 2026, n. 23: link)
Conversione legge 24 aprile 2026, n. 54: link).