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Balestra e legge italiana: cosa dice la normativa su definizione, porto e trasporto
La balestra è legale in Italia?
Serve un permesso per possederla?
Si può trasportare in auto o portare con sé?
Sono domande molto comuni tra appassionati e curiosi. In questo articolo facciamo chiarezza sulla normativa italiana sulla balestra, spiegando in modo semplice ma preciso come viene definita dalla legge, quali sono le regole su porto e trasporto e dove trovare i documenti ufficiali per approfondire.
Cos’è una balestra secondo la legge italiana
Nel nostro ordinamento non esiste una definizione di balestra contenuta in una legge vera e propria.
Il riferimento principale è una circolare del Ministero dell’Interno, tuttora utilizzata come base interpretativa.
Secondo la Circolare n. 559 del 16 dicembre 1995, la balestra è:
uno strumento composto da un arco montato su un fusto, posto in tensione tramite un meccanismo per il lancio di dardi.
Questa è la definizione giuridica di riferimento oggi utilizzata in Italia.
La balestra è un’arma?
Classificazione giuridica
La normativa chiarisce che le balestre moderne non sono armi proprie, ma rientrano nella categoria delle:
armi improprie a destinazione sportiva
Questo significa che:
- non sono armi da fuoco;
- non sono armi bianche “proprie”;
- sono strumenti sportivi con potenziale offensivo, ma non destinati naturalmente all’offesa della persona.
Per questo motivo la balestra:
- è liberamente detenibile;
- è soggetta a regole specifiche per porto e trasporto.
Porto e trasporto della balestra: cosa è consentito
Uno degli aspetti più importanti riguarda quando e come è possibile trasportare o portare una balestra fuori casa.
Quando è ammesso il porto o il trasporto
Il porto e il trasporto sono consentiti solo in presenza di un giustificato motivo, come ad esempio:
- allenamento sportivo;
- partecipazione a gare o manifestazioni ufficiali;
- trasferimento verso un campo di tiro;
- trasporto per riparazione o manutenzione;
- eventi folkloristici autorizzati.
Come deve essere trasportata la balestra
Al di fuori dell’abitazione e dei campi di tiro:
- la balestra deve essere scarica;
- deve essere riposta in una custodia;
- i dardi devono essere esclusivamente da tiro sportivo.
Sono vietati:
- dardi con punte a lame (fisse o retrattili);
- punte ad arpione o simili;
- modifiche che aumentino potenza o numero di colpi rispetto all’uso sportivo.
Cosa non è mai consentito
La normativa è molto chiara su un punto:
❌ la balestra non può essere portata o utilizzata per attività venatoria
La caccia con la balestra è vietata in Italia.
Riassunto rapido: balestra e legge italiana
-
La balestra è legale.
-
È considerata arma impropria a uso sportivo.
-
È liberamente detenibile.
-
Il porto e il trasporto sono consentiti solo con giustificato motivo.
-
Deve essere scarica e in custodia.
-
Non è utilizzabile per la caccia.
Fonti ufficiali e riferimenti normativi
Per chi desidera consultare direttamente i testi ufficiali, riportiamo qui i principali riferimenti normativi:
Circolare Ministero dell’Interno n. 559 del 16/12/1995 – Regime giuridico della balestra
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.codiceRedazionale=096A0606&atto.dataPubblicazioneGazzetta=1996-02-01&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
o https://www.poliziadistato.it/statics/10/regime_giuridico_balestre.pdf
Legge 18 aprile 1975, n. 110 – Norme in materia di armi
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1975/04/21/075U0110/sg
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1931/06/26/031U0773/sg
R.D. 6 maggio 1940, n. 635 – Regolamento di esecuzione del TULPS
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1940/06/26/040U0635/sg
Legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Tutela della fauna selvatica (divieto uso venatorio)
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/25/092G0181/sg